SU RICHIESTA DI UN AMICO ANONIMO, FAREMO DA OGGI , E PER I PROSSIMI GIORNI,UN PO' DI CHIAREZZA SU QUESTO TEMA, CHE SEMBRA QUASI UNA PAROLACCIA, ED IN EFFETTI PER LE BANCHE LO E'

Con il termine anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti "composti". Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.
Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito, di conseguenza per periodi inferiori all'anno l'importo calcolato con la capitalizzazione composta sarà inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice.
Giuridicamente, in un'obbligazione pecuniaria l'applicazione dell'anatocismo comporterebbe, per il debitore, l'obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Anatocismo)
Se la giustizia
ordinaria è ancora ben lontana dal sanzionare l’illegittimità degli interessi
bancari, non lo è più nel sanzionare la pratica ancora più scoretta dell’anatocismo,
cioè degli interessi calcolati sugli interessi. Questo articolo, firmato
dall’Avv. Floriana Baldino, citando la recente storica giurisprudenza, spiega
perchè da oggi è possibile chiedere il rimborso delle somme ingiustamente
trattenute per anatocismo e per l’applicazione della commissione
di massimo scoperto.

Importante vittoria della Codacons sulle banche. Da oggi si potrà
chiedere il rimborso di quanto pagato per anatocismo e commissione di massimo
scoperto.
Un’importante sentenza destinata a fare
storia nel mondo giuridico e ad avere un grandissimo eco, che riguarda
le banche e le loro pratiche ormai consolidate di anatocismo,
è finalmente arrivata[1]. Essa in realtà non è
stata la prima ma la seconda.
Entrambe le sentenze arrivano da Bologna ed
entrambe condannano la Carisbo a rimborsare i soldi pagati a due loro
correntisti a titolo di massimo scoperto e per l’anatocismo. I clienti delle
banche che hanno avuto in passato il proprio conto in rosso, o che abbiano
chiesto crediti alle banche, da oggi potranno chiedere il rimborso
delle somme in più versate alle banche.
Ma cosa è l’anatocismo?
Sicuramente non è un concetto semplice da
spiegare ma si può dire che nell’insieme esso rappresenta il costo del denaro
quando si chiede un prestito alla Banca. Il costo reale del denaro che noi
paghiamo alle banche non si trova esposto in nessun contratto bancario ed è
molto più alto di quello che apparentemente può sembrare.
L’anatocismo
ad es. può essere definito come un moltiplicatore del debito perché ad ogni
scadenza di pagamento, verranno sommati anche gli interessi che già sono stati
pagati a scadenza e che faranno parte integrante del capitale nel nuovo
trimestre o a seconda dei casi (seppur più raro) nel nuovo semestre.
Per fare un esempio, ciò che noi paghiamo a marzo
come interessi a giugno diventa capitale e su questi pagheremo nuovamente gli
interessi (capitalizzazione degli interessi). L’anatocismo in realtà (interessi
su interessi) è una pratica che, seppur ritenuta illegittima,
è molto diffusa nell’ambito bancario.
Per calcolare però il costo del denaro quando
chiediamo il credito o il nostro conto va in rosso, all’anatocismo dobbiamo
anche aggiungere le commissioni di massimo scoperto e tutto ciò aumenta il
costo effettivo del denaro fino ad arrivare un costo così elevato che qualsiasi
media o piccola impresa o normale cittadino non riesce poi più a sostenere.
Da oggi però sarà possibile, sulla scia di queste
sentenze, ottenere la restituzione delle somme che sono state chieste e
pagate alle Banche ogni volta che è stato chiesto un credito o il proprio conto
corrente è andato in rosso.
Naturalmente poter quantificare le somme di cui
si ha diritto di chiedere la restituzione e capire bene anche il costo del
denaro preso a credito, non è una cosa semplice da fare ed è necessario
avvalersi di periti qualificati per poter calcolare il tutto ma la Codacons ha
dichiarato che potranno fare una valutazione gratuita a chi li contatterà.
In realtà tutto parte da un’importante sentenza
della Corte
Costituzionale[2] che aveva dichiarato
illegittimo un particolare art. del Decreto
Milleproroghe[3], una norma emanata nel
tentavo di salvare le banche dal restituire i soldi ai correntisti per
anatocismo e molte altre somme indebitamente versate e che aveva effetti
retroattivi.
Essa infatti stabiliva che “la prescrizione
relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal
giorno dell’annotazione stessa”, e quindi retrodatava il decorso del
termine di prescrizione per poter chiedere la restituzione delle somme versate
e riduceva notevolmente i tempi per poter ricorrere da parte dei correntisti a
tutela dei propri diritti nascenti dal rapporto stesso intrattenuto con la
Banca.
Questa riduzione dei termini valeva anche per chi
aveva già avviato azioni dirette alla ripetizione delle somme illegittimamente
addebitate e che nelle more vedevano prescritti i loro diritti ad ottenere la
restituzione delle somme, creando, tra le altre cose, un ingiustificata
disparità.
Fino ad allora infatti, l’orientamento quasi
unitario, era far decorrere i termini dal momento della chiusura del rapporto
contrattuale o nel pagamento solutorio.
Infatti è in questo momento che si ha piena
conoscenza delle somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da
interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo
scoperto e così via). Quindi soltanto all’atto della chiusura del conto[4]
si può essere consapevoli del danno subito e delle versate indebitamente.
Quindi ancorare con norma retroattiva la
decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significava
individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto
valere, anche secondo una specifica norma del codice civile[5].
Questa sentenza quindi stabilì che il dies a quo, ai fini della prescrizione di
un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni
di poterlo esercitare, e dichiarò l’illegittimità costituzionale di quel
particolare articolo del Decreto Milleproroghe che di fatto avrebbe
discriminato molti correntisti.
In pratica, da oggi tutti i clienti che
si sono avvalsi di un credito presso le banche o hanno avuto il proprio conto
in rosso, potranno chiedere la restituzione di parte del costo sostenuto per
avere il denaro dalle stesse.
[1] Sentenza del tribunale di Bologna n. 325/13.
[2] Sentenza n. 78 del 2012.
[3] Dell’art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225.
[4] Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010.
[5] Art. 2935 cod. civ.
[2] Sentenza n. 78 del 2012.
[3] Dell’art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225.
[4] Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010.
[5] Art. 2935 cod. civ.
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Autore: Avv. Floriana
Baldino – 03.03.2013
Esperta in Diritto Civile e Tributario – Foro di Trani (BT)
Esperta in Diritto Civile e Tributario – Foro di Trani (BT)
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