Il 31 gennaio è scaduto il temine per pagare il canone Rai per la televisione pubblica.
Come ogni anno, infatti, sullo scadenziario fiscale è arrivato puntuale l’appuntamento con la tassa sul sistema radiotv, richiesta a milioni di famiglie e quest’anno arrivata a quota 113,50 euro. Ma non tutti sono obbligati a versare la quota richiesta dal servizio pubblico. Inoltre disdire il canone Rai è possibile. Infatti la legge prevede alcune ipotesi in cui l’utente/contribuente può evitare di pagare il tributo all’erario. Smentita la bufala girata in rete qualche settimana fa sulla sentenza UE contro il canone Rai, Vediamo in quali casi e che tipo di procedura va seguita per non pagarlo realmente.
GLI ESENTATI
Tra le fasce esenti dal pagamento rientrano gli anziani over 75, con reddito al di sotto dei 517 euro al mese. Per chiedere di essere inclusi tra i soggetti non obbligati al pagamento, in questo caso, sarà sufficiente entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate, scaricare l’apposito modulo e spedirlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate,
Ufficio Torino 1 – SAT Sportello Abbonamenti Tv
Casella Postale 22
10121 Torino
I NON POSSESSORI DI APPARECCHIO TV
Il modo migliore per accaparrarsi il diritto a non pagare il canone tv è semplicemente quello di rinunciare al possesso di un apparecchio televisivo. A questo proposito va ricordato il comunicato Rai del febbraio 2012, che specificava come il possesso di un personal computer o di uno smartphone non renda, di per sé, necessario il versamento del canone. E’ ancora l’apparecchio tv a rendere obbligatorio il pagamento. Per chi ha ancora un apparecchio in salotto ma non intende pagare il canone, l’unica via è quella di spedire un vaglia di 5,16 euro, inviando una lettera con cui si richiede di bloccare la propria tv allo stesso indirizzo riportato sopra a cui si chiede l’esenzione.
LA DISDETTA
Può succedere che si colga l’occasione di un guasto all’apparecchio per liberarsi della Tv. Occorre allora richiedere il “suggellamento” dell’apparecchio. Questa operazione comporta anche il versamento di 5,16 euro (le vecchie 10.000 lire) con un vaglia postale (attenzione: vaglia, non conto corrente) allo stesso indirizzo sopra riportato. Potete poi procedere in due modi:
– se non avete il libretto di abbonamento, indicate nel vaglia la seguente causale: “per disdetta dell’abbonamento n. …. e conseguente richiesta di suggellamento” e spedite la ricevuta con raccomandata a.r. assieme alla lettera di disdetta;
– se avete il libretto di abbonamento, compilate la cartolina D (o B nei libretti più recenti) con l’intestazione “Denuncia di cessazione dell’abbonamento Tv”, barrando la casella 2 (richiesta di suggellamento) e riportando negli spazi bianchi il numero del vaglia e la data del versamento (oppure allegando la ricevuta del vaglia).
Spedite sempre con raccomandata a.r.
Conservate sempre una fotocopia fronte/retro della cartolina o della lettera di disdetta, più la ricevuta del vaglia per l’utente.
In risposta a questa richiesta, potreste ricevere, in teoria, la visita di un funzionario Rai che infilerà il vostro televisore in un sacco e lo chiuderà con un inviolabile sigillo del Ministero, lasciandovi in soggiorno un singolare e ingombrante soprammobile. Ma state tranquilli, il rischio che ciò accada è molto remoto: la procedura di suggellamento infatti non viene mai messa in atto nella pratica.
Se il televisore viene venduto o rubato occorre inviare una lettera di disdetta dell’abbonamento Rai per raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento) al solito indirizzo:
Agenzia delle Entrate – 1° Ufficio di Torino
S.A.T – Sportello Abbonamenti Tv
Casella postale 22 – 10121 Torino
Allo stesso modo, è possibile mandare una disdetta in caso di furto, di vendita o di regalo della televisione. Peccato, però, che in questo caso il limite per il canone 2014 scadesse lo scorso 31 dicembre. Si potrà, comunque, chiedere l’esenzione per il 2015.
Chi non paga è soggetto a una sanzione amministrativa, che in questo caso può arrivare a 620 euro. Se si tratta di una scelta ideologica e siete disposti a condurre la vostra battaglia privata contro il canone, potreste anche avventurarvi in un lungo contenzioso con il fisco.
Chi ritiene di non dover pagare il Canone Rai inserito nella bolletta della luce deve muoversi in anticipo effettuando una apposita comunicazione (secondo il modello qui sotto riportato); l’autocertificazione andrà spedita, con raccomandata a.r., all’Agenzia delle Entrate di Torino (in alternativa si può decidere di consegnarla a mani presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della propria residenza).
Nella dichiarazione andrà indicata la causa per cui non si è tenuto al versamento del Canone Rai, causa che potrebbe consistere, per esempio, in una delle seguenti (valide) ragioni:
soggetto titolare di esenzione dal pagamento del Canone Rai (persona con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro annui, non convivente con altri soggetti);
versamento già eseguito dall’altro coniuge attraverso il bollettino postale tradizionale;
casa data in affitto, la cui utenza della luce sia rimasta intestata al titolare dell’immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli inquilini;
immobile privo di televisione;
seconda casa: in verità, in questi casi, il problema non dovrebbe porsi perché il canone Rai – secondo le previsioni della legge di Stabilità 2016 – sarà addebitato solo sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare. Restano, quindi, escluse le ulteriori abitazioni (case al mare, in montagna, immobili a uso investimento, ottenuti in eredità, ecc.) per le quali, già a monte, la società erogatrice del servizio elettrico dovrà evitare l’addebito del canone (probabilmente, già in sede di stipula del contratto dovrà essere effettuata apposita comunicazione circa l’uso dell’immobile). Questo perché la normativa sul canone Rai prevede che lo stesso debba essere pagato una sola volta per nucleo familiare, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti. In ogni caso, qualora si dovessero presentare eventuali disguidi e il contribuente dovese trovarsi addebitato il Canone sulla bolletta della luce della seconda casa, sarà bene che proceda per come qui di seguito spiegheremo;
altre cause che potrebbero anche consistere nella stessa volontà, del contribuente, di sottrarsi all’imposizione fiscale, ferme restando tutte le conseguenze previste dalla legge.
Chi non paga il Canone Rai non potrà subire l’interruzione della fornitura del servizio elettrico: insomma non si taglia la luce all’evasore. Il contribuente, pertanto, resta libero di scegliere di pagare la bolletta della luce decurtando dalla stessa l’importo dovuto a titolo di Canone Rai. Se, tuttavia, l’imposta sulla TV è dovuta, le conseguenze saranno le seguenti:
accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza;
irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il canone stesso;
in caso di ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo e la riscossione affidata a Equitalia, che potrà procedere attraverso le vie ordinarie come, ad esempio, previa notifica della cartella di pagamento, con l’iscrizione del fermo auto.
Nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a versare il Canone Rai per una delle ragioni appena esposte sarà comunque meglio che ne informi – come si diceva in apertura – l’Agenzia delle Entrate inviando una autocertificazione secondo il modello che riproduciamo qui di seguito.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
1) Spettle. Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV
Cas. Postale n. 22, 10121 Torino
2) Spett.le Società dell’Energia Elettrica ………………
Oggetto: autocertificazione di non possesso del televisore; esenzione dal pagamento del canone Rai
La/Il sottoscritta/o ……………… residente in ………………, (cap) ………………, (città/Prov.) ………………, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di non avere il possesso di alcuna televisione con riferimento all’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………
oppure:
che l’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a [a seconda del caso]:
– immobile adibito a seconda casa
– residenza estiva
– immobile dato in locazione
e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai, essendo lo stesso già collegato al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………
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