sabato 18 maggio 2013

NIENTE IPOTECHE DA PARTE di EQUITALIA

 



Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla base dell’estratto di ruolo da essa stessa formato

 

 

    SOLO CON IL RUOLO EMESSO DALL’ENTE TITOLARE DEL CREDITO SI PUÒ ISCRIVERE L’IPOTECA SUI BENI DEL CONTRIBUENTE.

 

 

 

 

L’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente solo sulla base dell’estratto di ruolo formato dall’agente medesimo. È invece sempre necessario [1] il ruolo d’imposta formato dall’ente impositore (ossia dall’amministrazione titolare del credito) [2].

Il principio – da ultimo affermato dal Tribunale di Cagliari [3] e che ha trovato nella Cassazione la massima conferma [4] – ricorda che l’ipoteca iscritta sulla base di un semplice atto amministrativo emesso da Equitalia è illegittima e, pertanto, può essere fatta annullare dal giudice [5].

Il titolo idoneo a iscrivere ipoteca può essere formato solo dall’Ente impositore e non può essere invece un estratto di ruolo – cumulativo di diversi crediti – stampato dal concessionario della riscossione. Nell’estratto di ruolo, infatti, vi è generalmente l’elencazione di una pluralità di cartelle e di importi da pagare: ebbene, tale elencazione non consente al contribuente di risalire a quale – tra i vari importi ivi indicati – si riferisce il credito per il quale è stata iscritta l’ipoteca. Il che comporta l’invalidità dell’ipoteca stessa [6].

[1] Art. 77 DPR n. 602/1973.

[2] Ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973.

[3] Trib. Cagliari sent. del 21.12.2012.

[4] Cass. S.U. sent. n. 4126/2012.

[5] Art. 2839 cod. civ.

[6] Art. 2841 cod. civ.

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Fonte: http://www.laleggepertutti.it/29850_equitalia-non-puo-iscrivere-ipoteca-sulla-base-dellestratto-di-ruolo-da-essa-stessa-formato


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