L’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere
ipoteca sui beni del contribuente solo sulla base dell’estratto di ruolo
formato dall’agente medesimo. È invece sempre necessario [1] il ruolo d’imposta
formato dall’ente impositore (ossia dall’amministrazione titolare del credito)
[2].
Il principio – da ultimo affermato dal Tribunale di Cagliari
[3] e che ha trovato nella Cassazione la massima conferma [4] – ricorda che
l’ipoteca iscritta sulla base di un semplice atto amministrativo emesso da
Equitalia è illegittima e, pertanto, può essere fatta annullare dal giudice
[5].
Il titolo idoneo a iscrivere ipoteca può essere formato solo
dall’Ente impositore e non può essere invece un estratto di ruolo – cumulativo
di diversi crediti – stampato dal concessionario della riscossione.
Nell’estratto di ruolo, infatti, vi è generalmente l’elencazione di una
pluralità di cartelle e di importi da pagare: ebbene, tale elencazione non
consente al contribuente di risalire a quale – tra i vari importi ivi indicati
– si riferisce il credito per il quale è stata iscritta l’ipoteca. Il che
comporta l’invalidità dell’ipoteca stessa [6].
[1] Art. 77 DPR n. 602/1973.
[2] Ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973.
[3] Trib.
Cagliari sent. del 21.12.2012.
[4] Cass.
S.U. sent. n. 4126/2012.
[5] Art.
2839 cod. civ.
[6] Art. 2841 cod. civ.
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Fonte: http://www.laleggepertutti.it/29850_equitalia-non-puo-iscrivere-ipoteca-sulla-base-dellestratto-di-ruolo-da-essa-stessa-formato
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