La Cassazione è chiara (Sentenza della Suprema Corte di
Cassazione nr. 350 del 09.01.2013 ripresa da trasmissione televisiva “Le Iene”)
eppura dalla direzione Banca Intesa San Paolo arrivano
direttive per non pagare,vi invitiamo a leggere attentamente la circolare .
Il video di Luigi Pelazza Iene
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/392725/pelazza-quando-le-banche-sbagliano-.html
La sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette
il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti,
quando i tassi o le penali superano la soglia di usura.
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. PRIMA CIV. – SENT. DEL
09.01.2013, N. 350
Presidente Carnevale – Relatore Didone
Ritenuto in fatto e in diritto
1.- I.D. ha convenuto in giudizio la s.p.a. I. B. lamentando
che il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato
il 19.9.1996 per l’acquisto della propria casa era da considerare usurario. Il
Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda volta a sentir accertare
l’illegittimità della misura degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo,
in relazione alla rata di Euro 20.052,48 richiesta con lettera del 6.11.2001,
sulla base della considerazione che, ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96,
per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi
rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere
aumentati della metà. Considerato che il D.M. 27-3-98 emesso dal Ministero del
Tesoro, prevedeva per la categoria dei mutui il tasso dell’8.29%, ha quindi,
escluso che il tasso contrattualmente fissato potesse essere ritenuto usurario.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha
confermato la decisione di primo grado evidenziando che i motivi posti a base
dell’appello erano aspecifici rispetto alla motivazione della decisione del
Tribunale.
L’appellante si era limitato ad invocare apoditticamente la natura
usuraria degli interessi pattuiti senza contestare i parametri adottati dal
primo giudice per valutare la fondatezza della domanda e senza indicare, in
concreto, le ragioni di fatto e di diritto idonee a ribaltare la decisione
impugnata. Privi di rilevanza erano i riferimenti allo scopo per cui era stato
stipulato il mutuo.
Infine, la maggiorazione del 3% prevista per il caso di mora
non poteva essere presa in considerazione, data la sua diversa natura, nella
determinazione del tasso usurario. Da ultimo, ha ritenuto che le richieste
istruttorie di ordinare ex art. 210 cpc l’esibizione del carteggio intercorso
tra le parti e di ctu contabile che quantificasse le differenze incassate in
eccedenza dalla Banca fossero inammissibili per la loro genericità e per il
carattere meramente esplorativo nonché prive di attinenza con i motivi posti a
base del gravame.
Inammissibili erano le deduzioni per la prima volta proposte
nella comparsa conclusionale ove I.D. cercava di sopperire alle carenze del
gravame, indicando, per la prima volta, i tassi, a suo dire applicati (e non
quelli pattuiti rilevanti ai fini dell’azione proposta) ed il tasso soglia che
riteneva superato.
I motivi, sul punto, non erano specifici.
2.- Contro la sentenza di appello parte attrice ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia 1) vizio di
motivazione e 2) violazione dell’art. 1421 c.c.
Resiste con controricorso la s.p.a. I quale procuratore
della s.r.l. C F in luogo della s.p.a. I. Gestione Crediti quale procuratore di
Banca I. nonché quale procuratore della s.p.a. I. Gestione Crediti quale
procuratore di Banca I.
3.1.- Il primo motivo, sub a), contiene riferimenti alla
nullità della clausola determinativa degli interessi (con riferimento al tasso
ABI) che risulta si proposta in primo grado ma, sebbene implicitamente disattesa
dal Tribunale, non risulta specificamente (ma neppure genericamente) riproposta
in appello (v. trascrizione dell’atto di appello alle pagg. 3 e 4 del ricorso).
Si che la relativa censura è inammissibile.
Il profilo della censura relativo all’anatocismo – che
neppure è menzionato nella sentenza impugnata – risulta dedotto in appello “in
considerazione del fatto che con il piano di ammortamento la Banca ha di fatto
applicato l’anatocismo vietato dalla legge” (v. trascrizione in ricorso, pag.
4).
Nel motivo di ricorso, invece, parte ricorrente lamenta che
la banca “pretende interessi sugli interessi infrannuali come emerge dalle
quietanze esibite”.
Trattasi di censura affatto nuova – oltre che generica –
come tale inammissibile.
3.2.- Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va
rilevato che parte ricorrente deduce che l’interesse pattuito (inizialmente
fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal
D.M. 27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura
dell’8.29%.
Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell’art. 1
comma 4 della L. 108/96 tanto più ove si consideri che fu richiesto per
l’acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe
tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora.
La censura sub b), nella parte in cui ripete l’assunto – già
correttamente disatteso dalla Corte di merito – secondo cui la natura usuraria
discenderebbe dalla finalità del mutuo, contratto per l’acquisto della propria
casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell’art. 644, comma 3,
c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio
praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto
alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria”.
E, a tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è
stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione.
La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al
tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte
ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in
raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre
punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art.
644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n.
29: “il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394
del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza
necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche
dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli
interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003).
3.3.- Sulla censura sub c) (relativa al mancato accoglimento
di istanze istruttorie) va ricordato che “il provvedimento di cui all’art. 210
cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni
per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato
esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure
sotto il profilo del difetto di motivazione” (Sez. 2, Sentenza n. 22196 del
29/10/2010). Peraltro, l’esibizione a norma dell’art. 210 cod. proc. civ. non
può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa
acquisire la documentazione in questione (Sez. 1, Sentenza n. 149 del
10/01/2003), come nella concreta fattispecie. Il ricorrente, poi, nulla deduce
in ordine alla decisività di tale mezzo istruttorio, anche in considerazione di
ciò, che la domanda era limitata alla rata richiesta con lettera del 6.11.2001
e il cui importo risulta determinato in Euro 20.052,48, in relazione alla quale
soltanto erano state formulate le conclusioni in primo grado e in appello (”la
non debenza dell’importo reclamato dalla banca”).
4.- Quanto al secondo motivo, la censura è infondata, posto
che, pur trattandosi di questione (di diritto) rilevabile d’ufficio (nullità
della convenzione di interessi usurari), gli elementi in fatto sui quali la
questione era fondata e, dunque, l’indicazione del tasso applicato contenuta
(soltanto) nella comparsa conclusionale non poteva che essere ritenuta tardiva,
tenuto conto della necessità che i motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., siano
specifici e che con la comparsa conclusionale non possono essere dedotte nuove
circostanze di fatto che non siano state già dedotte con l’atto di appello.
È vero, infatti, che la deduzione della nullità delle
clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche
d’ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensì
una mera difesa, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in
comparsa conclusionale, ma ciò a condizione che “sia fondata su elementi già
acquisiti al giudizio” (Sez. 1, Sentenza n. 21080 del 28/10/2005).
5.- Infine, quanto alle difese della banca e alla
reiterazione della questione di nullità dell’atto di citazione, va rilevato che
non risulta impugnata con ricorso incidentale l’affermazione della sentenza
della corte di merito (che la resistente ritiene erronea) circa la necessità di
riproposizione della questione stessa con appello incidentale e la conseguente
inammissibilità dell’eccezione. Si che sul punto si è formato il giudicato
interno.
Da ultimo, quanto all’asserita carenza di interesse ad agire
dell’attrice in ordine alla proposta domanda di accertamento negativo, è appena
il caso di evidenziare che l’interesse è sorto dalla richiesta rivolta dalla
banca alla mutuataria. Richiesta che si assume relativa a somme non dovute,
previa declaratoria di nullità della pattuizione di interessi che si assumono
usurari.
6.- La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione
alla censura accolta (determinazione del tasso soglia comprensivo della
maggiorazione per la mora) con rinvio alla Corte di appello di Napoli in
diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il
primo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione
alla censura accolta e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese
alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 09.01.2013
(FONTE: BANCA INTESA SANPAOLO) Reclami inerenti la
restituzione di interessi su mutui per asserita applicazione di tassi usurai
(Sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 350 del 09.01.2013 ripresa da
trasmissione televisiva “Le Iene”)
Un servizio trasmesso dalla trasmissione “Le Iene” in data
02.06.2013 ha trattato l’argomento dei presunti tassi usurai applicati ai mutui
dagli Istituti di Credito italiani.A seguito di questo i clienti stanno
inoltrando una serie di reclami con cui chiedono la restituzione degli
interessi citando la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 350 del
09.01.2013 e l’art. 1815 c.c. 2° comma in cui si dichiara: “se sono convenuti
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.Più precisamente
viene eccepito che, vista la nullità della clausola relativa agli interessi, la
banca debba restituire gli importi pagati fino alla data odierna e annullare i
medesimi ancora da riconoscere (praticamente applicando un tasso pari a 0) ove
il mutuo fosse ancora in ammortamento, riferendo inoltre che la somma del tasso
applicato al mutuo ed il tasso mora supera il tasso usura.Il Servizio
Assistenza Clienti e Reclami sta rispondendo in maniera negativa alle richieste
della clientela previo controllo sull’eventuale applicazione di more per ogni
singola posizione.
I reclami in questione non vengono accolti posto che, tra
l’altro, il tasso mutuo ed il tasso mora non possono essere sommati l’uno
all’altro perché hanno natura giuridica, capitali di riferimento e presupposti
contabili del tutto distinti e incompatibili.Come previsto dalla normativa
interna tutti i reclami sull’argomento devono essere immediatamente trasmessi
alla casella mail censimento.reclami@intesasanpaolo.com per la gestione nei termini
descritti.Nella sezione Banca dei Territori > Link utili > Legge
sull’usura > Supporti di ABC Informativa è inoltre disponibile un
approfondimento analitico con i concetti che si fa invito ad utilizzare nel
formulare le risposte da fornire (esclusivamente a voce) ai clienti che
dovessero sollevare analoghe contestazioni nei contatti diretti con i loro
gestori presso le Filiali A fronte di questo genere di contestazioni, non
condivisibili in quanto fondate su una lettura erronea e superficiale della giurisprudenza
di Cassazione e della vigente normativa per il contrasto all’usura, il Servizio
Assistenza Clienti e Reclami sta riscontrando negativamente le richieste
provenienti dalla clientela con i seguenti argomenti:a) Il passo sopra
richiamato della recente Sentenza di Cassazione nr. 350/2013 si limita ad
enunciare un concetto di ordine generale.b) Poiché la norma sanzionatrice, al
fine di stabilire la natura usuraria del corrispettivo di un finanziamento, fa
riferimento ad un criterio oggettivo costituito dal superamento del limite
stabilito dalla legge, spetterà al legislatore e agli organismi di
regolamentazione cui compete la concreta rilevazione dei “tassi-soglia”
stabilire se, a fronte dei recenti criteri interpretativi espressi dalla
Cassazione, si renda necessario o meno mantenere l’attuale metodologia di
determinazione di detti tassi che al momento – tra i parametri oggetto di
rilevazione trimestrale – non includono l’interesse di mora.c) Di certo la
pronuncia citata non comporta l’irragionevole conseguenza pratica secondo cui
il tasso di mora, ai fini del controllo dell’eventuale superamento delle
cosiddette “soglie d’usura”, debba essere direttamente sommato alle altre voci
che determinano il TEG del finanziamento.d) Innanzitutto, da un punto di vista
formale, una simile prescrizione metodologica non è contenuta in nessuna parte
della sentenza in esame, neppure a livello implicito.e) Inoltre e da un punto
di vista sostanziale, si può senz’altro obiettare che tale modo di argomentare
risulta del tutto illogico e ingiustificato in quanto l’interesse compensativo
previsto per l’ammortamento del capitale finanziato e l’interesse di mora hanno
finalità completamente differenti tra loro, così come sono differenti i
capitali cui vengono applicati.f) Infatti, il cosiddetto tasso compensativo
viene applicato all’intero capitale residuo del finanziamento, mentre
l’interesse di mora, la cui applicazione è eventuale e si rende necessaria solo
nel caso di inosservanza dell’obbligo di restituzione delle rate alle previste
scadenze, viene applicato alla singola rata di mutuo scaduta e risultata
impagata, per il tempo in cui essa rimane tale.g) Si tratta dunque di due saggi
di interesse che non possono essere semplicemente sommati l’uno all’altro,
proprio perché hanno natura giuridica, capitali di riferimento e presupposti
contabili del tutto distinti e incompatibili.h) Il risultato dell’addizione
determina quindi un parametro illogico perché cumula grandezze totalmente
disomogenee e si configura pertanto privo di qualsiasi utilità pratica.i)
Ad ulteriore dimostrazione della pretestuosità di tale
argomentazione, che si limita ad un generico riferimento alle previsioni
indicate nei contratti originari e non si cura di quale sia stata la loro
applicazione concreta, abbiamo rilevato che in alcuni casi le contestazioni
vengono avanzate persino a prescindere da una previa verifica se in concreto
siano mai stati conteggiati e/o pagati interessi di mora.l) Le disposizioni
emanate in applicazione della legge 108/1996 e tutt’ora vigenti (tra cui, in
particolare, le “Istruzioni di Vigilanza per la rilevazione dei tassi effettivi
globali medi ai sensi della legge sull’usura” e i decreti ministeriali
trimestrali che pubblicano i TEGM e, quindi, le “soglie d’usura”), lo si
ribadisce, non contemplano i tassi moratori tra gli elementi oggetto di
periodica rilevazione.m) Tutte le osservazioni che precedono sono coerenti con
i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” pubblicati da
Banca d’Italia in data 3/07/2013 e consultabili sul sito internet
www.bancaditalia.it. In tale documento si precisa, tra l’altro, che: “Gli
interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal
momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale
inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella
media operazioni con andamento anomalo”. Inoltre, la “esclusione degli
interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi
effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Vista la delicatezza della materia, si fa invito ad
utilizzare i concetti sopra riportati nel formulare le risposte da fornire
(esclusivamente a voce) a quei clienti che dovessero sollevare analoghe
contestazioni nei contatti diretti con i loro gestori presso le Filiali.
Le considerazioni sono molte,quella che più ci fa riflettere
è rispondere solo “a voce” e non per iscritto,invitiamo tutte le persone ad non
accetterare risposte verbali,qualsiasi rifiuto deve essere scritto e motivato .
Staff
Non fatevi confondere,milioni di Euro sono stati
restituiti,non arrendetevi il rimborso è un vostro diritto.
Movimentorevolution
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