domenica 21 luglio 2013

BANCA INTESA SANPAOLO CIRCOLARE VERGOGNA

intesa 1




                           falso 3



La Cassazione è chiara (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 350 del 09.01.2013 ripresa da trasmissione televisiva “Le Iene”)
eppura dalla direzione Banca Intesa San Paolo arrivano direttive per non pagare,vi invitiamo a leggere attentamente la circolare .


Il video di Luigi Pelazza Iene

intesa 2

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/392725/pelazza-quando-le-banche-sbagliano-.html

La sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. PRIMA CIV. – SENT. DEL 09.01.2013, N. 350

intesa 3

Presidente Carnevale – Relatore Didone

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- I.D. ha convenuto in giudizio la s.p.a. I. B. lamentando che il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per l’acquisto della propria casa era da considerare usurario. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda volta a sentir accertare l’illegittimità della misura degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo, in relazione alla rata di Euro 20.052,48 richiesta con lettera del 6.11.2001, sulla base della considerazione che, ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96, per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati della metà. Considerato che il D.M. 27-3-98 emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la categoria dei mutui il tasso dell’8.29%, ha quindi, escluso che il tasso contrattualmente fissato potesse essere ritenuto usurario.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado evidenziando che i motivi posti a base dell’appello erano aspecifici rispetto alla motivazione della decisione del Tribunale. 



L’appellante si era limitato ad invocare apoditticamente la natura usuraria degli interessi pattuiti senza contestare i parametri adottati dal primo giudice per valutare la fondatezza della domanda e senza indicare, in concreto, le ragioni di fatto e di diritto idonee a ribaltare la decisione impugnata. Privi di rilevanza erano i riferimenti allo scopo per cui era stato stipulato il mutuo.

intesa 4

Infine, la maggiorazione del 3% prevista per il caso di mora non poteva essere presa in considerazione, data la sua diversa natura, nella determinazione del tasso usurario. Da ultimo, ha ritenuto che le richieste istruttorie di ordinare ex art. 210 cpc l’esibizione del carteggio intercorso tra le parti e di ctu contabile che quantificasse le differenze incassate in eccedenza dalla Banca fossero inammissibili per la loro genericità e per il carattere meramente esplorativo nonché prive di attinenza con i motivi posti a base del gravame.
Inammissibili erano le deduzioni per la prima volta proposte nella comparsa conclusionale ove I.D. cercava di sopperire alle carenze del gravame, indicando, per la prima volta, i tassi, a suo dire applicati (e non quelli pattuiti rilevanti ai fini dell’azione proposta) ed il tasso soglia che riteneva superato.
I motivi, sul punto, non erano specifici.
2.- Contro la sentenza di appello parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia 1) vizio di motivazione e 2) violazione dell’art. 1421 c.c.
Resiste con controricorso la s.p.a. I quale procuratore della s.r.l. C F in luogo della s.p.a. I. Gestione Crediti quale procuratore di Banca I. nonché quale procuratore della s.p.a. I. Gestione Crediti quale procuratore di Banca I.

intesa 6

3.1.- Il primo motivo, sub a), contiene riferimenti alla nullità della clausola determinativa degli interessi (con riferimento al tasso ABI) che risulta si proposta in primo grado ma, sebbene implicitamente disattesa dal Tribunale, non risulta specificamente (ma neppure genericamente) riproposta in appello (v. trascrizione dell’atto di appello alle pagg. 3 e 4 del ricorso).
Si che la relativa censura è inammissibile.
Il profilo della censura relativo all’anatocismo – che neppure è menzionato nella sentenza impugnata – risulta dedotto in appello “in considerazione del fatto che con il piano di ammortamento la Banca ha di fatto applicato l’anatocismo vietato dalla legge” (v. trascrizione in ricorso, pag. 4).
Nel motivo di ricorso, invece, parte ricorrente lamenta che la banca “pretende interessi sugli interessi infrannuali come emerge dalle quietanze esibite”.
Trattasi di censura affatto nuova – oltre che generica – come tale inammissibile.

intesa 7

3.2.- Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va rilevato che parte ricorrente deduce che l’interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell’8.29%.
Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell’art. 1 comma 4 della L. 108/96 tanto più ove si consideri che fu richiesto per l’acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora.
La censura sub b), nella parte in cui ripete l’assunto – già correttamente disatteso dalla Corte di merito – secondo cui la natura usuraria discenderebbe dalla finalità del mutuo, contratto per l’acquisto della propria casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell’art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
E, a tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione.
La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003).

intesa 8

3.3.- Sulla censura sub c) (relativa al mancato accoglimento di istanze istruttorie) va ricordato che “il provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (Sez. 2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010). Peraltro, l’esibizione a norma dell’art. 210 cod. proc. civ. non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003), come nella concreta fattispecie. Il ricorrente, poi, nulla deduce in ordine alla decisività di tale mezzo istruttorio, anche in considerazione di ciò, che la domanda era limitata alla rata richiesta con lettera del 6.11.2001 e il cui importo risulta determinato in Euro 20.052,48, in relazione alla quale soltanto erano state formulate le conclusioni in primo grado e in appello (”la non debenza dell’importo reclamato dalla banca”).

intesa 9

4.- Quanto al secondo motivo, la censura è infondata, posto che, pur trattandosi di questione (di diritto) rilevabile d’ufficio (nullità della convenzione di interessi usurari), gli elementi in fatto sui quali la questione era fondata e, dunque, l’indicazione del tasso applicato contenuta (soltanto) nella comparsa conclusionale non poteva che essere ritenuta tardiva, tenuto conto della necessità che i motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., siano specifici e che con la comparsa conclusionale non possono essere dedotte nuove circostanze di fatto che non siano state già dedotte con l’atto di appello.
È vero, infatti, che la deduzione della nullità delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche d’ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, ma ciò a condizione che “sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio” (Sez. 1, Sentenza n. 21080 del 28/10/2005).
5.- Infine, quanto alle difese della banca e alla reiterazione della questione di nullità dell’atto di citazione, va rilevato che non risulta impugnata con ricorso incidentale l’affermazione della sentenza della corte di merito (che la resistente ritiene erronea) circa la necessità di riproposizione della questione stessa con appello incidentale e la conseguente inammissibilità dell’eccezione. Si che sul punto si è formato il giudicato interno.
Da ultimo, quanto all’asserita carenza di interesse ad agire dell’attrice in ordine alla proposta domanda di accertamento negativo, è appena il caso di evidenziare che l’interesse è sorto dalla richiesta rivolta dalla banca alla mutuataria. Richiesta che si assume relativa a somme non dovute, previa declaratoria di nullità della pattuizione di interessi che si assumono usurari.
6.- La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta (determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora) con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 09.01.2013

intesa 1

(FONTE: BANCA INTESA SANPAOLO) Reclami inerenti la restituzione di interessi su mutui per asserita applicazione di tassi usurai (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 350 del 09.01.2013 ripresa da trasmissione televisiva “Le Iene”)

falso 1

Un servizio trasmesso dalla trasmissione “Le Iene” in data 02.06.2013 ha trattato l’argomento dei presunti tassi usurai applicati ai mutui dagli Istituti di Credito italiani.A seguito di questo i clienti stanno inoltrando una serie di reclami con cui chiedono la restituzione degli interessi citando la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 350 del 09.01.2013 e l’art. 1815 c.c. 2° comma in cui si dichiara: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.Più precisamente viene eccepito che, vista la nullità della clausola relativa agli interessi, la banca debba restituire gli importi pagati fino alla data odierna e annullare i medesimi ancora da riconoscere (praticamente applicando un tasso pari a 0) ove il mutuo fosse ancora in ammortamento, riferendo inoltre che la somma del tasso applicato al mutuo ed il tasso mora supera il tasso usura.Il Servizio Assistenza Clienti e Reclami sta rispondendo in maniera negativa alle richieste della clientela previo controllo sull’eventuale applicazione di more per ogni singola posizione.

falso 2

I reclami in questione non vengono accolti posto che, tra l’altro, il tasso mutuo ed il tasso mora non possono essere sommati l’uno all’altro perché hanno natura giuridica, capitali di riferimento e presupposti contabili del tutto distinti e incompatibili.Come previsto dalla normativa interna tutti i reclami sull’argomento devono essere immediatamente trasmessi alla casella mail censimento.reclami@intesasanpaolo.com per la gestione nei termini descritti.Nella sezione Banca dei Territori > Link utili > Legge sull’usura > Supporti di ABC Informativa è inoltre disponibile un approfondimento analitico con i concetti che si fa invito ad utilizzare nel formulare le risposte da fornire (esclusivamente a voce) ai clienti che dovessero sollevare analoghe contestazioni nei contatti diretti con i loro gestori presso le Filiali A fronte di questo genere di contestazioni, non condivisibili in quanto fondate su una lettura erronea e superficiale della giurisprudenza di Cassazione e della vigente normativa per il contrasto all’usura, il Servizio Assistenza Clienti e Reclami sta riscontrando negativamente le richieste provenienti dalla clientela con i seguenti argomenti:a) Il passo sopra richiamato della recente Sentenza di Cassazione nr. 350/2013 si limita ad enunciare un concetto di ordine generale.b) Poiché la norma sanzionatrice, al fine di stabilire la natura usuraria del corrispettivo di un finanziamento, fa riferimento ad un criterio oggettivo costituito dal superamento del limite stabilito dalla legge, spetterà al legislatore e agli organismi di regolamentazione cui compete la concreta rilevazione dei “tassi-soglia” stabilire se, a fronte dei recenti criteri interpretativi espressi dalla Cassazione, si renda necessario o meno mantenere l’attuale metodologia di determinazione di detti tassi che al momento – tra i parametri oggetto di rilevazione trimestrale – non includono l’interesse di mora.c) Di certo la pronuncia citata non comporta l’irragionevole conseguenza pratica secondo cui il tasso di mora, ai fini del controllo dell’eventuale superamento delle cosiddette “soglie d’usura”, debba essere direttamente sommato alle altre voci che determinano il TEG del finanziamento.d) Innanzitutto, da un punto di vista formale, una simile prescrizione metodologica non è contenuta in nessuna parte della sentenza in esame, neppure a livello implicito.e) Inoltre e da un punto di vista sostanziale, si può senz’altro obiettare che tale modo di argomentare risulta del tutto illogico e ingiustificato in quanto l’interesse compensativo previsto per l’ammortamento del capitale finanziato e l’interesse di mora hanno finalità completamente differenti tra loro, così come sono differenti i capitali cui vengono applicati.f) Infatti, il cosiddetto tasso compensativo viene applicato all’intero capitale residuo del finanziamento, mentre l’interesse di mora, la cui applicazione è eventuale e si rende necessaria solo nel caso di inosservanza dell’obbligo di restituzione delle rate alle previste scadenze, viene applicato alla singola rata di mutuo scaduta e risultata impagata, per il tempo in cui essa rimane tale.g) Si tratta dunque di due saggi di interesse che non possono essere semplicemente sommati l’uno all’altro, proprio perché hanno natura giuridica, capitali di riferimento e presupposti contabili del tutto distinti e incompatibili.h) Il risultato dell’addizione determina quindi un parametro illogico perché cumula grandezze totalmente disomogenee e si configura pertanto privo di qualsiasi utilità pratica.i)

falso 5

Ad ulteriore dimostrazione della pretestuosità di tale argomentazione, che si limita ad un generico riferimento alle previsioni indicate nei contratti originari e non si cura di quale sia stata la loro applicazione concreta, abbiamo rilevato che in alcuni casi le contestazioni vengono avanzate persino a prescindere da una previa verifica se in concreto siano mai stati conteggiati e/o pagati interessi di mora.l) Le disposizioni emanate in applicazione della legge 108/1996 e tutt’ora vigenti (tra cui, in particolare, le “Istruzioni di Vigilanza per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” e i decreti ministeriali trimestrali che pubblicano i TEGM e, quindi, le “soglie d’usura”), lo si ribadisce, non contemplano i tassi moratori tra gli elementi oggetto di periodica rilevazione.m) Tutte le osservazioni che precedono sono coerenti con i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” pubblicati da Banca d’Italia in data 3/07/2013 e consultabili sul sito internet www.bancaditalia.it. In tale documento si precisa, tra l’altro, che: “Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo”. Inoltre, la “esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Vista la delicatezza della materia, si fa invito ad utilizzare i concetti sopra riportati nel formulare le risposte da fornire (esclusivamente a voce) a quei clienti che dovessero sollevare analoghe contestazioni nei contatti diretti con i loro gestori presso le Filiali.

falso 3

Le considerazioni sono molte,quella che più ci fa riflettere è rispondere solo “a voce” e non per iscritto,invitiamo tutte le persone ad non accetterare risposte verbali,qualsiasi rifiuto deve essere scritto e motivato . Staff

Non fatevi confondere,milioni di Euro sono stati restituiti,non arrendetevi il rimborso è un vostro diritto.

Movimentorevolution

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