Un ringraziamento di cuore ad un ricercatore, Bruno, cha in altre occasioni
ci ha segnalato strumenti strategici correlati al tema NAC e che tanto ha dato
finora alla conoscenza in questo “territorio giuridico non -ancora – troppo
battuto”.
Il tema del dibattere era: cosa fare dopo aver inviato al creditore NAC e
magari proseguito con NC, Notifica di Cortesia, per far valere la propria
posizione emettendo fattura e pretendendone il pagamento?
Ecco la risposta emersa in tutta la Sua Forza ed essenza: Merito ed ONORE, chi l’ha accolta e prodotta.
Decreto Ingiuntivo alle Banche che non rispondono o che tacitano il
rispondere, con conseguente condanna per Loro.
Questo, ha un significato intrinseco, in quanto ogni azione intrapresa
dalle stesse a vessazione o a recupero del presunto credito, giuridicamente si
estingue e “DECADE“.
E quel che è più interessante, che si può far valere la “Fattura della NC” (se
inviata), ovvero la costituzione in danno arrecato.
Ed ancora, richiedere al Garante dei dati, la conseguente condanna.
Un’apoteosi per quelli che Loro (la controparte che accampa presunto
credito) credono essere naufraghi in mare, ossia Noi.
Beh, che dire, la giurisprudenza già esistente e disponibile peraltro, a
favore della NAC e NC comincia a diventare importante…
Jervé
VOLETE VEDERCI CHIARO NEI VOSTRI INVESTIMENTI FINANZIARI?
SI PUO’ OTTENERE DAL GIUDICE L’ORDINE DI CONSEGNA.
(degli Avv.ti Massimo MELPIGNANO e Antonio TANZA)
Il Tribunale di Bari, nella persona del dott. Luigi Di LALLA, con
provvedimento depositato in data 11 marzo 2003, ha accolto il
ricorso presentato da una consumatrice ed ha ordinato ad una Banca (tra i
principali istituti di credito italiani) di consegnare i documenti relativi
alle operazioni di investimento effettuate.
Segna così un nuovo punto a favore dei consumatori la battaglia di ADUSBEF
per ottenere il rispetto delle regole ed una maggiore trasparenza nei rapporti
tra banche e clienti.
Grazie a questa innovativa pronuncia, a quanto risulta la prima del genere
in Italia, viene premiata l’insistenza di una consumatrice, associata di
ADUSBEF Onlus, di ottenere copia dell’intero incartamento sottoscritto in
occasione di ben 16 distinte operazioni di investimento.
La consumatrice, assistita dagli legali di ADUSBEF Avv Massimo MELPIGNANO
ed Avv. Antonio TANZA (Vicepresidente Adusbef) ha esposto al Giudice di aver
più volte richiesto alla banca, da circa un anno, copia dei documenti relativi
alle operazioni di investimento effettuate – sulle quali aveva sopportato
consistenti perdite di capitale – senza ottenere risposta alcuna e nonostante
uno specifico esposto inoltrato agli organi di vigilanza per le attività
bancarie e finanziarie.
Gli Avv.ti Melpignano e Tanza hanno evidenziato al Tribunale che la
consegna all’investitore di questi documenti è specificamente prevista dalla
normativa finanziaria, in particolare dal Testo Unico sulla Finanza e dal
relativo Regolamento di attuazione della Consob del 1998 e che il ritardo o
rifiuto di consegna, impedisce all’investitore di poter verificare la
legittimità dell’operato della banca nelle singole operazioni di investimento
ed eventuali profili di responsabilità risarcitoria..
Il Tribunale di Bari ha accolto la tesi sostenuta dai legali della
consumatrice, ritenendo “la sussistenza della prova scritta del diritto alla
consegna” dei documenti contrattuali che le banche e le SIM hanno l’obbligo di
far sottoscrivere ai clienti per ogni singola operazione di investimento. Per
tale motivo ha condannato la banca a consegnare alla investitrice copia dei
contratti, del documento sui rischi generali dell’investimento, del documento
attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in investimenti, dei
prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni.
La banca è stata inoltre condannata anche al pagamento delle spese
processuali.
Questa singolare vicenda, risoltasi positivamente, apre nuovi scenari per i
consumatori che, sempre più spesso, a fronte di consistenti perdite del
capitale investito, voglio “vederci chiaro” sull’operato di banche, SIM e
promotori.
L’estrema ritrosia degli intermediari di consegnare al consumatore quanto è
suo diritto ottenere, costituisce un serio ostacolo per la tutela dei diritti
degli investitori che, fino a prima della innovativa pronuncia del Tribunale di
Bari, erano costretti a promuovere un apposito giudizio ordinario (con gli
intuibili costi elevati e tempi lunghi) per ottenere semplicemente copia dei
documenti (e a rimandare ad una successiva altra causa una eventuale domanda di
risarcimento), oppure a “metterci una pietra sopra”
Il messaggio per banche e SIM e chiaro: maggiore correttezza e trasparenza
nei rapporti con i conSumatori.
Il messaggio per i consumatori e altrettanto chiaro: non arrendersi dinanzi
al rifiuto di consegna dei documenti, ma ricorrere al giudice per far valere i
propri diritti
Ecco il testo del provvedimento del Tribunale di Bari – dott. Luigi di
LALLA – emesso in data 11 marzo 2003.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
II^ Sezione civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Presidente di Sezione,
letto il ricorso che precede;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei
documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 6) e 7)[1] delle conclusioni in ricorso,
dei quali appare certa la esistenza;
ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei
documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 6) e 7)[2] delle conclusioni in ricorso,
dei quali appare certa la esistenza;
visti gli artt. 633 segg. c.p.c.;
INGIUNGE
Alla s.p.a. (omissis), filiale di Bari, in persona del legale
rappresentante di consegnare
alla ricorrente (omissis), nel termine di giorni quaranta i documenti
specificati nei punti
1), 2), 3), 6) e 7) delle del ricorso; nonché di pagare in favore della
stessa le spese della
presente procedura liquidate in euro (omissis) oltre rimborso forf. 10%,
CAP ed IVA
AVVERTE
La debitrice che avverso il presente decreto può essere proposta
opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. nel termine di giorni quaranta e che,
in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata
Bari, 11 marzo 2003 Il Presidente di Sezione
Dott. Luigi Di Lalla
Depositato in Cancelleria
Bari, 11 marzo 2003
——————————————————————————–
[1] C.f.r. 1) contratti e documenti tutti sottoscritti in occasione delle
operazioni di investimento; 2) documento sui rischi generali degli investimenti
in strumenti finanziari di cui all’allegato n° 3 Delibera Consob n° 11522/98 e
relativa attestazione dell’avvenuta consegna del documento all’investitore; 3)
documento comprovante il rifiuto da parte dell’investitore a fornire alla banca
notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
di cui agli artt. 28 co. 1 lett. a) e 30 Delibera Consob n° 11522/98; 6)
prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di
avvenuta ricezione del prospetto sottoscritta dall’investitore; 7)
Rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni
ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni.
[2] C.f.r. 1) contratti e documenti tutti sottoscritti in occasione delle
operazioni di investimento; 2) documento sui rischi generali degli investimenti
in strumenti finanziari di cui all’allegato n° 3 Delibera Consob n° 11522/98 e
relativa attestazione dell’avvenuta consegna del documento all’investitore; 3)
documento comprovante il rifiuto da parte dell’investitore a fornire alla banca
notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
di cui agli artt. 28 co. 1 lett. a) e 30 Delibera Consob n° 11522/98; 6)
prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di
avvenuta ricezione del prospetto sottoscritta dall’investitore; 7)
Rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni
ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni.
FONTE: http://www.studiotanza.it/decreto_ingiuntivo_per_consegna.html
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