venerdì 5 luglio 2013

SENTENZA DI NULLITÀ MUTUI USURAI

Per chi volesse consultare il documento in PDF , può farlo nella pagina Dai Cazzo!!!  http://www.facebook.com/groups/DaiiCazzo/


Grazie ad una preziosa ricerca e segnalazione di Michela Gravellino e Giorgio Tinti, siamo in grado di pubblicare – pregando di fare altrettanto per la maggiore diffusione possibile di informazioni così importanti ad oggi per molti – la sentenza della Corte di Cassazione in merito alla nullità parziale dei mutui usurai, analizzata dall’Avv Antonio Tanza, vicepresidente Adusbef.





Questa conoscenza è potenzialmente di fondamentale aiuto per la soluzione di moltissime situazioni inerenti i mutui, la maggior parte delle quali, se analizzate in profondità, rivelano di avere aspetti di usura. Di seguito al testo analitico le tabelle comparative ed il documento pdf da scaricare.

Il tutto, ripetiamo, con preghiera di massima diffusione.

Jervé

P.S. Prossimamente diffonderemo il testo della lettera da inviare a Banca d’Italia per mancata vigilanza



Nullità parziale del contratto bancario “usurario” e profili applicativi
(intervento dell’Avv. Antonio Tanza, vicepresidente di Adusbef, nel convegno “ Usura Bancaria -

Aspetti Civili e Penali – Ignoranza Sistemica – Tutele possibili” Palermo, 21 giugno 2013,

Aula Magna della Corte d’Appello.


La questione dell’usura nel contratto di mutuo o finanziamento (ma non solo) fa parte di quelle tematiche che di tanto in tanto spuntano nel panorama giuridico a causa di mutamenti degli indirizzi giurisprudenziali e delle norme, in un rincorrersi rocambolesco di colpi di scena.


Salvare il grande malato (il sistema bancario) permettendogli di fare ancora danni alle aziende ed alle famiglie, oppure applicare la legge n. 108 del 1996? Le norme, in verità, sono sempre state chiare; tuttavia la Giurisprudenza, anche a causa di un’infausta influenza della Banca d’Italia ha subito, nel tempo, non pochi mutamenti.

La questione ultimamente sollevata dalla S.C., nella sentenza 350/13 e dalle sentenze gemelle n. 602/13 e 603/13, trova fondamento nell’ovvio presupposto che il tasso di mora venga computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio annuo: l’usura, in quanto tale, trova sviluppo nel momento del bisogno e, dunque, è ovvio che proprio l’interesse di mora vada maggiormente computato ai fini dell’applicazione della legge sull’usura.

Questa ovvietà è stata, in verità, obiettata da numerosissime sentenze che hanno negato al tasso di mora, alle CMS, ecc., di poter rientrare nel calcolo del tasso usurario: questo per una sorta di sudditanza psicologica dall’ente che per eccellenza ha caratterizzato la massima espressione della competenza nella politica bancaria, senza tener conto che detta entità non può sostanzialmente essere indipendente a causa della sua composizione societaria.

Infatti, la Banca d’Italia è la Spa delle banche e nel ruolo dell’usura ha giocato un ruolo marcatamente filobancario: ci sono voluti 15 anni perché la S.C. se ne accorgesse.

La logica dei filobancari per escludere la rilevanza dell’interesse moratorio ai fini dell’usura era quella di considerare il tasso di mora come un interesse punitivo, legato all’inadempimento e, dunque, derivante dalla rottura dell’equilibrio sinallagmatico addebitabile ad un evento patologico legato alla sfera volontaria, o quantomeno consapevole, del cliente che non pagava la rata.

Le sentenze della Cassazione n. 350, 602 e 603 del 2013, in verità, non rappresentano alcuna novità, ma consolidano la corrente di pensiero maturatasi negli ultimi 15 anni.

Il tenore letterale della norma dell’art. 644, comma 4, c.p. induce chiaramente a ritenere compresi nel tasso gli interessi corrispettivi, quelli compensativi ed anche quelli risarcitori.

Ma, come si è detto, l’interpretazione proposta non è stata subito pacifica dopo l’entrata in vigore della legge: basti pensare che la Banca d’Italia ha creato tutti i presupposti per innalzare, in favore delle banche, il tetto del tasso di soglia, escludendo (contra legem) numerose voci di costo.

Ha isolato le CMS dal Teg, per poi (messa alle strette nel processo di Palmi) sostenere che, accanto all’usura sul tasso, ne esiste una differente sulle CMS.

Ha negato che il tasso moratorio rientrasse nel TEG.

Con questo andamento ondeggiante ha creato l’alibi al ceto bancario che si è visto assolto in tutti i processi perché si è operato senza alcun dolo.

Dubbi interpretativi sono, ovviamente, sorti a seguito dell’emanazione delle prime istruzioni, del 30 settembre 1996, che la Banca d’Italia ha indirizzato agli operatori economici del settore per la rilevazione dei tassi trimestrali (la prima rilevazione è del marzo 97, con prima applicazione dal 1° aprile 1997).

La Banca d’Italia ha indicato, sempre in palese violazione del testo di cui all’art. 2 della legge 108 del 7 marzo 1996, agli intermediari finanziari di escludere gli interessi di mora nel calcolo dei tassi praticati, da comunicare ai fini delle rilevazioni del TEGM.

L’equivocità e confusione è risultata accresciuta dalla circostanza che il decreto del MEF, relativo alla pubblicazione dei tassi d’usura, sposa (come ha sempre fatto in tutti gli anni) le decisioni contra legem della Banca d’Italia e riporta all’art. 3, comma 2: “Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia.”. [....]

A partire dal marzo 2003 una disposizione contenuta nell’art. 3, comma 4, dei decreti del MEF ha riproposto dubbi interpretativi e incertezze sull’assoggettabilità degli interessi risarcitori al limite della legge.


Continua nel testo in PDF allegato completo di tabelle…

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