La decisione della Corte di giustizia Ue chiarisce una contesa sul tema nata in Svezia
(foto: Getty Images)
Per la Corte di giustizia dell’Unione europea, i bitcoin sono un mezzo di pagamento corrispondente agli altri e quindi non sottoposti al versamento dell’Iva: questa la decisione della Corte che ha sede in Lussemburgo, nel verdetto relativo a una contenzioso partito in Svezia, al fine di chiarire i dubbi sulbusiness del cambio della criptomoneta.
La direttiva Ue sull’Iva, negli stati membri, prevede che l’imposta si applichi alla cessione di beni e alla fornitura servizi, da parte di soggetti che agiscono appunti come passivi di Iva; ma gli stati sono tenuti ad esonerare dalla tassazione, le transazioni relative“a valute, banconote e monete con valore liberatorio“. Quindi per l’organo di giustizia, non è dovuto il pagamento dell’iva nell’ambito di un servizio di cambio basato sul web: il tema era stato sollevato dal cittadino svedese David Hedqvist, che aveva già posto il problema agli organismi competenti svedesi, volendo offrire servizi di cambio tra valuta tradizione e valuta virtuale.
Per la commissione tributaria del suo paese era corretta l’esenzione ma diversa era l’opionione della tax authority svedese (Skatteverket) che si era appellata alla Suprema corte amministrativa per stabilire se a Hedqvist spettasse pagare l’iva. A dirimere la contesa proprio la corte di giustizia Ue chiamata in causa dagli svedesi.
Per la Corte quindi non c’è eccezione rispetto a quanto stabilisce la direttiva relative alle transazioni pertinenti valute, banconote e monete utilizzate a fini legali; inoltre escludere le transazioni di Hedqivist da questa tipologia di esenzioni priverebbe la norma di una parte dei suoi effetti. La finalità dell’esenzione infatti è proprio quella di mitigare le difficoltà che sorgono nel contesto della tassazione delle transazioni finanziarie.
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Per la Corte di giustizia dell’Unione europea, i bitcoin sono un mezzo di pagamento corrispondente agli altri e quindi non sottoposti al versamento dell’Iva: questa la decisione della Corte che ha sede in Lussemburgo, nel verdetto relativo a una contenzioso partito in Svezia, al fine di chiarire i dubbi sulbusiness del cambio della criptomoneta.
La direttiva Ue sull’Iva, negli stati membri, prevede che l’imposta si applichi alla cessione di beni e alla fornitura servizi, da parte di soggetti che agiscono appunti come passivi di Iva; ma gli stati sono tenuti ad esonerare dalla tassazione, le transazioni relative“a valute, banconote e monete con valore liberatorio“. Quindi per l’organo di giustizia, non è dovuto il pagamento dell’iva nell’ambito di un servizio di cambio basato sul web: il tema era stato sollevato dal cittadino svedese David Hedqvist, che aveva già posto il problema agli organismi competenti svedesi, volendo offrire servizi di cambio tra valuta tradizione e valuta virtuale.
Per la commissione tributaria del suo paese era corretta l’esenzione ma diversa era l’opionione della tax authority svedese (Skatteverket) che si era appellata alla Suprema corte amministrativa per stabilire se a Hedqvist spettasse pagare l’iva. A dirimere la contesa proprio la corte di giustizia Ue chiamata in causa dagli svedesi.
Per la Corte quindi non c’è eccezione rispetto a quanto stabilisce la direttiva relative alle transazioni pertinenti valute, banconote e monete utilizzate a fini legali; inoltre escludere le transazioni di Hedqivist da questa tipologia di esenzioni priverebbe la norma di una parte dei suoi effetti. La finalità dell’esenzione infatti è proprio quella di mitigare le difficoltà che sorgono nel contesto della tassazione delle transazioni finanziarie.
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